Art. 10.
(Ufficio centrale degli archivi).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

          b) la gestione dell'archivio centrale del DIS, al quale sono trasmessi senza ritardo i dati custoditi negli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;

          c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

          d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.

      2. Il regolamento istitutivo dell'UCA definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.