1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'Ufficio centrale degli archivi (UCA), al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS, al quale sono trasmessi senza ritardo i dati custoditi negli archivi dei servizi di informazione e sicurezza;
c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
d) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di informazione e sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 15 e le relative procedure di autorizzazione.
2. Il regolamento istitutivo dell'UCA definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'archivio di Stato.